Sez. 5 - , Sentenza n. 2046 del 27/01/2017 (Rv. 642529 - 01)
COMUNITÀ EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - IN GENERE | Asserita violazione del diritto comunitario da parte di decisione giurisdizionale – Impugnazione inammissibile – Conseguente passaggio in giudicato della sentenza – Superamento del giudicato – Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia – Esclusione - Eccezionale possibilità - Condizioni.
COMUNITÀ EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - IN GENERE
Il diritto dell'Unione europea, così come costantemente interpretato dalla Corte di Giustizia, non impone al giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne da cui deriva l'autorità di cosa giudicata di una decisione, nemmeno quando ciò permetterebbe di porre rimedio ad una violazione del diritto comunitario da parte di tale decisione, salva l'ipotesi, assolutamente eccezionale, di discriminazione tra situazioni di diritto comunitario e situazioni di diritto interno, ovvero di pratica impossibilità o eccessiva difficoltà di esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento comunitario. Pertanto, qualora il ricorso per cassazione sia inammissibile (nella specie, in quanto redatto mediante integrale riproduzione di una serie di documenti, con brevissima narrazione riassuntiva e motivi non preceduti da alcuna esposizione sommaria dei fatti) e la sentenza impugnata sia conseguentemente passata in giudicato, non è consentito il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)