Sez. L, Sentenza n. 4137 del 21/06/1986 (Rv. 446924 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILI - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO - POTERI DELLA CASSAZIONE - LIMITI.*
COSA GIUDICATA CIVILI - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO - POTERI DELLA CASSAZIONE - LIMITI.*
L'interpretazione, da parte del giudice del merito, di un giudicato formatosi in un diverso procedimento fra le stesse parti (cosiddetto giudicato esterno) è censurabile, in Sede di legittimità, soltanto per violazione dell'art. 2909 cod. civ. e, in genere, di norme e principi di diritto (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) in tema di res iudicata oppure per vizi attinenti alla motivazione della sentenza di merito impugnata. (V 1759/85, mass n 439717; (V 1638/84, mass n 433713; (V 4655/83, mass n 429542; (V 2651/83, mass n 427535).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)