Sez. L, Sentenza n. 1759 del 01/03/1985 (Rv. 439717 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO - POTERI DELLA CASSAZIONE - LIMITI - SINDACATO DEL CONTENUTO SOSTANZIALE DELLA PRONUNZIA - ESCLUSIONE.*
COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO - POTERI DELLA CASSAZIONE - LIMITI - SINDACATO DEL CONTENUTO SOSTANZIALE DELLA PRONUNZIA - ESCLUSIONE.*
L'accertamento del giudice del merito in ordine al giudicato formatosi in altro processo (cosiddetto giudicato esterno), in quanto afferente a circostanze di fatto, la cui deduzione rientra nella piena disponibilità della parte che intende avvalersene e che costituisce oggetto di eccezione in senso stretto, è suscettibile di riesame in Sede di legittimità soltanto per violazione dell'art. 2909 cod. civ. e dei principi in tema di res iudicata, ovvero per vizi attinenti alla motivazione, senza che sia consentito alla Corte di Cassazione di sindacare il contenuto sostanziale della pronuncia, integrante apprezzamenti di mero fatto. (V 1638/84, mass n 433713; (V 4655/83, mass n 429542; (V 2651/83, mass n 427535).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)