Sez. 1, Ordinanza n. 13271 del 16/05/2019 (Rv. 654165 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Istruttoria prefallimentare iniziata prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006 - Sentenza emessa dopo il 16 luglio 2006 - Impugnazione - Rimedio esperibile - Appello - Necessità - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE
Con la sentenza dichiarativa del fallimento si apre una nuova fase del processo concorsuale e s'introduce un giudizio nuovo rispetto alla fase prefallimentare definita. Ne consegue che ove la predetta sentenza sia stata depositata successivamente all'entrata in vigore del d.lgs n. 5 del 2006, l'impugnazione deve essere proposta con l'appello anche quando il ricorso risulti proposto prima del 15 luglio 2006.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 16 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 150 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)