Sez. 1, Sentenza n. 20289 del 25/09/2014 (Rv. 632226 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Istruttoria prefallimentare iniziata prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006 - Sentenza emessa dopo il 16 luglio 2006 - Impugnazione - Rimedio esperibile - Appello - Necessità - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE
La sentenza dichiarativa di fallimento depositata in data successiva all'entrata in vigore del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 va impugnata con l'appello ai sensi della nuova formulazione dell'art. 18 della legge fall. e non più con l'opposizione davanti allo stesso tribunale, ancorché il relativo ricorso sia stato depositato anteriormente al 16 luglio 2006, dovendosi interpretare l'art. 150 del d.lgs. n. 5 cit., che detta la disciplina transitoria, restrittivamente in quanto norma eccezionale, per cui le norme previgenti restano applicabili alla sola definizione dei ricorsi proposti prima del 16 luglio 2006 per l'instaurazione della fase prefallimentare, laddove la sentenza dichiarativa di fallimento, aprendo una nuova fase del procedimento concorsuale, deve rispettare, nel contenuto e nella forma, il novellato art. 16 legge fall. e la sua impugnazione, introducendo un giudizio nuovo rispetto alla fase prefallimentare ormai definitiva, va proposta nella forma e secondo la disciplina riformata.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 16 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 150 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)