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Sez. 3, Sentenza n. 1017 del 15/05/1967 (Rv. 327323 - 01)

FALLIMENTO - ESECUZIONE FORZATA - FALLIMENTO DEL DEBITORE ESECUTATO - ESTINZIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO - ESCLUSIONE*
Stato
decisa il 1967-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327323-01

FALLIMENTO - ESECUZIONE FORZATA - FALLIMENTO DEL DEBITORE ESECUTATO - ESTINZIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO - ESCLUSIONE*

In caso di fallimento del debitore, il trasferimento della legittimazione a proseguire le esecuzioni in corso dal creditore individuale al curatore, secondo la disposizione dell'art. 107 della legge fallimentare, non importa l'immediata Estinzione ipso jure del processo esecutivo. Tale effetto, infatti, sarebbe in contrasto con la stessa lettera della legge, la quale si limita a dichiarare che il curatore si sostituisce nella procedura al curatore istante dal che si desume che la procedura esecutiva individuale gia pendente, in parziale deroga al principio di cui all'art. 51 della legge fallimentare, prosegue durante il fallimento, sia pure per impulso di altro soggetto.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 107, Legge Falliment. art. 107

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)