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Sez. 3, Sentenza n. 1114 del 27/03/1976 (Rv. 379785 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - ESPROPRIAZIONI IN CORSO - LEGITTIMAZIONE DEL CURATORE - EFFETTI - ESTINZIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379785-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - ESPROPRIAZIONI IN CORSO - LEGITTIMAZIONE DEL CURATORE - EFFETTI - ESTINZIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO - ESCLUSIONE.*

In caso di fallimento del debitore, il trasferimento della legittimazione a proseguire le esecuzioni immobiliari in corso dal creditore individuale al curatore, secondo la disposizione dello art 107 della legge fallimentare, non importa l'immediata Estinzione ipso jure del processo esecutivo. Tale effetto, infatti, sarebbe in contrasto con la stessa lettera della legge, la quale si limita a dichiarare che il curatore si sostituisce nella procedura al curatore istante, dal che si desume che la procedura esecutiva individuale gia pendente, in parziale deroga al principio di cui all'art 51 della legge fallimentare, prosegue durante il fallimento, sia pure per impulso di altro soggetto. (Conf 1017/67, mass n 327323).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST., Legge Falliment. art. 51, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 51 CORTE COST., Legge Falliment. art. 107, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 107

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)