Sez. L, Sentenza n. 6224 del 16/03/2007 (Rv. 595577 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - CONIUGE | Pensione di reversibilità spettante alle due mogli del "de cuius" - Concorso di due o più pensioni a favore della stessa titolare ed a carico di gestioni diverse - Pensione su cui liquidare l'integrazione al trattamento minimo - Art.6, terzo comma, del d.l.n.463 del 1983, conv. in l.n.638 del 1983 - Applicabilità - Esclusione - Pensione diretta - Rilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - CONIUGE
Nell'ipotesi di pensione di reversibilità spettante alle due mogli del "de cuius", nel concorso di due o più pensioni a favore della stessa titolare ed a carico di gestioni diverse, ai fini dell'individuazione della pensione su cui liquidare l'integrazione al trattamento minimo, le disposizioni dell'art.6, terzo comma, del d.l.n.463 del 1983, conv. in legge n.638 del 1983, non sono applicabili, sicché, per la sua stessa funzione, l'integrazione è da riferire alla pensione corrisposta nella sua interezza e, pertanto, alla pensione diretta
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 6 com. 3 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)