diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5422 del 13/03/2006 (Rv. 587908 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - CONIUGE | Morte di uno dei coniugi successivamente alla sentenza di divorzio - Diritto del coniuge superstite alla pensione di reversibilità - Requisiti - Titolarità di assegno divorzile - Necessità - Percezione di erogazioni economiche dall'ex coniuge in via di fatto - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587908-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - CONIUGE

Il diritto del coniuge divorziato alla pensione di reversibilità, o ad una quota di essa in caso di concorso con altro coniuge superstite - di cui all'art. 9 della legge 6 marzo 1987, n.74 - presuppone (anche ai sensi dell'art. 5 della legge 28 dicembre 2005, n.263, norma interpretativa, quindi retroattiva ed applicabile anche ai giudizi in corso) che il richiedente al momento della morte dell'ex coniuge sia titolare di assegno di divorzio giudizialmente riconosciuto ai sensi dell'art. 5 della legge predetta, non essendo sufficiente che egli versi nelle condizioni per ottenerlo e neppure che in via di fatto o anche per effetto di private convenzioni intercorse tra le parti abbia ricevuto regolari erogazioni economiche dal "de cuius" quando questi era in vita.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 5, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 13 CORTE COST., Legge 28/12/2005 num. 263 art. 5 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)