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Sez. 6, Sentenza n. 1762 del 02/05/1995 Cc. (dep. 27/05/1995) Rv. 201834 - 01

Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Condizioni di applicabilità - In genere | Reati relativamente ai quali è applicata la custodia cautelare in carcere salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - Condizioni di salute particolarmente gravi che precludono la custodia cautelare salvo che sussistano esigenze cautelari di particolare rilevanza - Apprezzamento delle esigenze e delle condizioni di salute - Criteri - Indicazione.
Stato
decisa il 1995-05-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201834-01

Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Condizioni di applicabilità - In genere

In tema di misure cautelari personali, relativamente a persone indagate dei reati di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., al fine di individuare le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che non precludono la custodia in carcere, è legittimo distinguere fra persona che abbia commesso il reato prima dell'insorgere o dell'aggravarsi della malattia, e persona che abbia commesso il reato successivamente, ai fini della valutazione del concreto pericolo di commissione di reati della stessa specie e di inquinamento delle fonti di prova. Corrispondentemente, la particolare gravità delle condizioni di salute richiesta per l'operatività del divieto di custodia in carcere (salvo il caso di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza) deve essere poi valutata, oltre che in sè stessa, anche in relazione alla praticabilità o meno dei necessari interventi diagnostici o terapeutici in ambiente carcerario, intendendosi per tale anche quello costituito dai centri clinici dell'amministrazione penitenziaria e tenendo conto, altresì, della possibilità, consentita dall'art. 11 dell'Ordinamento Penitenziario, di disporre anche per gli imputati il ricovero in luogo esterno di cura, fermo restando lo stato di detenzione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)