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Sez. L, Sentenza n. 9869 del 22/05/2004 (Rv. 573051 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE | Giudizio relativo - Recepimento delle conclusioni del consulente tecnico da parte del giudice di merito - Errori e lacune nella consulenza - Deducibilità nel giudizio di legittimità - Condizioni.
Stato
decisa il 2004-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573051-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE

Nel giudizio in materia di accertamento dell'inabilità da infortunio sul lavoro, qualora il giudice del merito si sia basato sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, affinché sia denunciabile in cassazione il vizio di omessa o insufficiente motivazione della sentenza è necessario che eventuali errori e lacune della consulenza, che si riverberano sulla sentenza, si sostanzino in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche o scientificamente errate, non già in semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)