Sez. 2, Sentenza n. 974 del 26/03/1969 (Rv. 339413 - 01)
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERVERSIONE DEL POSSESSO - DI UN DIRITTO REALE SU COSA ALTRUI - MODALITA - CODICE CIVILE ABROGATO E CODICE CIVILE VIGENTE.*
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERVERSIONE DEL POSSESSO - DI UN DIRITTO REALE SU COSA ALTRUI - MODALITA - CODICE CIVILE ABROGATO E CODICE CIVILE VIGENTE.*
La interversio possessionis, sia in base all'art.2116 cod.civ. del 1865, sia in base all'art.1164 cod.civ. vigente, puo realizzarsi anche mediante compimento di attivita materiali che manifestino inequivocabilmente l'intenzione del possessore di esercitare il possesso esclusivamente nomine proprio. (V. Sulla prima parte 6-66 504-61 sulla seconda parte 2213-66 561 -51 1008-1935).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. Abrog. art. 116, Cod. Civ. art. 1164
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)