Sez. 2, Sentenza n. 1315 del 09/05/1974 (Rv. 369381 - 01)
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERVERSIONE DEL POSSESSO - IN GENERE - ATTIVITA ESTERNA - NECESSITA - CONTENUTO - COMPORTAMENTO OPPOSITIVO - PROVA PRESUNTIVA - AMMISSIBILITA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA.*
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERVERSIONE DEL POSSESSO - IN GENERE - ATTIVITA ESTERNA - NECESSITA - CONTENUTO - COMPORTAMENTO OPPOSITIVO - PROVA PRESUNTIVA - AMMISSIBILITA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA.*
L'interversione del possesso, disciplinata dall'art 1141, comma secondo, cod civ, non puo consistere in un semplice atto volitivo interiore del detentore, ma deve estrinsecarsi in uno o piu Atti esterni, sebbene non riconducibili a tipi determinati, dai quali possa desumersi la modificata relazione di fatto con la cosa detenuta in opposizione al possessore ed anche in relazione al suo comportamento. Il contenuto dell'interversione, idonea a trasformare la detenzione in possesso, deve poter significare la negazione dell'altrui possesso e l'affermazione del proprio (negazione ed affermazione in modi e forme variabili in rapporto con i modi e le forme di comportamento del possessore), ma non deve necessariamente corrispondere ad un'impugnazione specifica del titolo della detenzione propria e del possesso altrui, bastando all'uopo un comportamento oppositivo non soggetto a formalita particolari e suscettibile di essere provato nel processo anche per mezzo di presunzioni, secondo l'insindacabile valutazione del giudice del merito. (V 974'69, mass n 339413).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1141 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)