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Sez. 2, Sentenza n. 3507 del 23/10/1975 (Rv. 377682 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - MANUTENZIONE - OGGETTO DELLA TUTELA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - DISTANZE LEGALI NELLE COSTRUZIONI - VIOLAZIONE - AZIONE DI MANUTENZIONE - ESPERIBILITA - CONDIZIONI - RISPETTO DI UNO STATO DI FATTO - LIMITI - VIOLAZIONE RISPETTO AD EVENTUALE SOPRAELEVAZIONE.*
Stato
decisa il 1975-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377682-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - MANUTENZIONE - OGGETTO DELLA TUTELA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - DISTANZE LEGALI NELLE COSTRUZIONI - VIOLAZIONE - AZIONE DI MANUTENZIONE - ESPERIBILITA - CONDIZIONI - RISPETTO DI UNO STATO DI FATTO - LIMITI - VIOLAZIONE RISPETTO AD EVENTUALE SOPRAELEVAZIONE.*

La violazione delle distanze legali puo dare luogo a molestia possessoria, contro cui e data l'Azione di manutenzione, solo quando il possesso corrispondente al diritto di proprieta si concreta in uno stato di fatto presupponente il rispetto del limite legale. Non e data, pertanto, tutela possessoria a colui che lamenti la avvenuta costruzione da parte del vicino nell'inosservanza della distanza di tre metri, di cui all'art 873 cod civ, dalla futura ed eventuale propria costruzione in sopraelevazione, poiche la lamentata inosservanza non viene a pregiudicare uno stato di fatto attuale ma incide solo sulla facolta di sopraelevazione, tutelabile solo in Sede petitoria. (Conf 3284/74, mass n 371815; 1321/73, mass n 363939).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)