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Sez. 1, Sentenza n. 1321 del 12/05/1973 (Rv. 363939 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - MANUTENZIONE - OGGETTO DELLA TUTELA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - TUTELABILITA DIRETTA IN SEDE POSSESSORIA - ESCLUSIONE - TUTELA INDIRETTA - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1973-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363939-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - MANUTENZIONE - OGGETTO DELLA TUTELA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - TUTELABILITA DIRETTA IN SEDE POSSESSORIA - ESCLUSIONE - TUTELA INDIRETTA - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*

I limiti legali di buon vicinato, non costituendo di per se diritti reali, ne riguardando direttamente il fatto del possesso, ma dovendo qualificarsi come facolta inerenti al diritto di proprieta, non possono avere una diretta tutela possessoria, posto che questa presuppone un potere di fatto manifestantesi in un'attivita corrispondente all'Esercizio di un diritto reale. Non puo, tuttavia, escludersi una tutela possessoria indiretta di detti limiti legali, qualora il possesso a titolo di proprieta si concreti in uno stato di fatto, la cui persistenza presupponga il rispetto dei limiti stessi, poiche il mancato rispetto di questi impedirebbe l'esplicazione di questa o quella facolta spettanti al soggetto in relazione al possesso in atto. (V 1785/63; 404/61; 2499/55).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Cod. Civ. art. 832, Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)