Sez. 2, Sentenza n. 2965 del 15/06/1978 (Rv. 392409 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - INSUFFICIENTE - MOTIVAZIONE PER RELATIONEM DA PARTE DEL GIUDICE D'APPELLO - INSUFFICIENZA - CONDIZIONI.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - INSUFFICIENTE - MOTIVAZIONE PER RELATIONEM DA PARTE DEL GIUDICE D'APPELLO - INSUFFICIENZA - CONDIZIONI.*
Il giudice di appello non adempie l'Obbligo della motivazione quando si limiti a recepire acriticamente in sentenza la soluzione gia adottata dal giudice di primo grado, senza esaminare i singoli motivi di appello e senza esporre concisamente le ragioni della decisione con l'indicazione delle norme di legge e dei principi di diritto applicati. (V 966/69, mass n 339397; (V 1028/62, mass n 251723).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)