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Sez. 2, Sentenza n. 2965 del 15/06/1978 (Rv. 392409 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - INSUFFICIENTE - MOTIVAZIONE PER RELATIONEM DA PARTE DEL GIUDICE D'APPELLO - INSUFFICIENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1978-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392409-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - INSUFFICIENTE - MOTIVAZIONE PER RELATIONEM DA PARTE DEL GIUDICE D'APPELLO - INSUFFICIENZA - CONDIZIONI.*

Il giudice di appello non adempie l'Obbligo della motivazione quando si limiti a recepire acriticamente in sentenza la soluzione gia adottata dal giudice di primo grado, senza esaminare i singoli motivi di appello e senza esporre concisamente le ragioni della decisione con l'indicazione delle norme di legge e dei principi di diritto applicati. (V 966/69, mass n 339397; (V 1028/62, mass n 251723).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)