Sez. U, Sentenza n. 966 del 26/03/1969 (Rv. 339397 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - IN GENERE - SENTENZA DI APPELLO - FUNZIONE - MOTIVAZIONE PER RELATIONEM - ILLEGITTIMITA.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - IN GENERE - SENTENZA DI APPELLO - FUNZIONE - MOTIVAZIONE PER RELATIONEM - ILLEGITTIMITA.*
La motivazione della sentenza di appello deve permettere una autonoma ricostruzione dell'iter logico-giuridico posto a fondamento della decisione, non essendo consentita, nel nostro ordinamento, la motivazione per relationem, nella quale il giudice di secondo grado si limiti a far riferimento puramente e semplicemente al contenuto della sentenza impugnata senza sottoporre ad alcun vaglio critico i motivi di gravame.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)