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Sez. U, Sentenza n. 966 del 26/03/1969 (Rv. 339397 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - IN GENERE - SENTENZA DI APPELLO - FUNZIONE - MOTIVAZIONE PER RELATIONEM - ILLEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1969-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339397-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - IN GENERE - SENTENZA DI APPELLO - FUNZIONE - MOTIVAZIONE PER RELATIONEM - ILLEGITTIMITA.*

La motivazione della sentenza di appello deve permettere una autonoma ricostruzione dell'iter logico-giuridico posto a fondamento della decisione, non essendo consentita, nel nostro ordinamento, la motivazione per relationem, nella quale il giudice di secondo grado si limiti a far riferimento puramente e semplicemente al contenuto della sentenza impugnata senza sottoporre ad alcun vaglio critico i motivi di gravame.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)