Sez. L, Sentenza n. 6255 del 31/03/2016 (Rv. 639551 - 01)
BORSA - IN GENERE | Intermediazione finanziaria - Procedimento ex art. 195 del d.lgs. n. 58 del 1998 - Azione di regresso - Natura - Fondamento - Delibera di rinuncia dell'ente obbligato - Nullità.
BORSA - IN GENERE
In tema di intermediazione finanziaria, l'azione di regresso prevista dall'art. 195, comma 9, del d.lgs. n. 58 del 1998 nei confronti del dipendente, od organo individuato come responsabile, è un'obbligazione accessoria "ex lege" inderogabile, posta a tutela dell'interesse generale alla trasparenza del mercato finanziario, sicché è nulla, ai sensi dell'art. 1418 c.c., la delibera con cui l'ente obbligato vi rinunci.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 195, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 29 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)