Sez. 2, Sentenza n. 19509 del 23/08/2013 (Rv. 627636 - 01)
BORSA - IN GENERE | Sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - Opposizione congiunta dell'autore della violazione e dell'istituto di appartenenza - Litisconsorzio processuale - Sussistenza - Conseguenze.
BORSA - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, qualora l'esponente aziendale, autore della violazione, e l'istituto di credito, solidalmente responsabile, propongano congiuntamente opposizione avverso il provvedimento sanzionatorio emesso nei confronti dell'istituto, obbligato al regresso, si determina una situazione di litisconsorzio processuale, la quale richiede che il procedimento venga definito nei riguardi di tutte le parti opponenti. Se il giudice dell'appello, errando, nega la legittimazione dell'esponente aziendale ed esamina la posizione dell'istituto di credito, la dipendenza esistente tra le due posizioni comporta - ove la questione venga devoluta alla cognizione del giudice dell'impugnazione - la necessità della partecipazione di quelle stesse parti al giudizio di impugnazione, sicché la statuizione adottata nei confronti dell'istituto di credito deve essere rimossa, onde consentire che il processo si svolga nei confronti dell'esponente aziendale senza pregiudizi di sorta, derivanti dalla già accertata sussistenza degli illeciti contestati.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 331, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 195
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)