Sez. 3, Sentenza n. 6109 del 12/05/2000 (Rv. 536453 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - VIOLAZIONI FINANZIARIE | Fatto costituente reato - Connessione oggettiva con l'illecito amministrativo - Autorità competente all'irrogazione della sanzione amministrativa - Giudice penale - Conseguenze - Obbligo ex art. 5 D.L. 143/91 (rapporto entro trenta giorni al ministero del tesoro e successiva contestazione entro novanta giorni) - Osservanza - Necessità - Esclusione - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - VIOLAZIONI FINANZIARIE
Nell'ipotesi in cui tra l'illecito amministrativo e l'illecito penale sussista un rapporto di connessione oggettiva (nel senso che dall'accertamento del primo dipende l'esistenza del secondo), la competenza ad accertare la responsabilità dell'illecito amministrativo e ad irrogare la relativa sanzione spetta al giudice penale, e non all'autorità amministrativa, secondo la regola generale di cui all'art. 24 della legge 689/81, applicabile, per vero, anche alle infrazioni valutarie di cui al D.L. 143/91, con la conseguenza che, in tal caso, deve ritenersi non più operante l'obbligo dei soggetti di cui all'art. 5 comma secondo del detto decreto legge di riferire dell'infrazione amministrativa entro trenta giorni al Ministero del Tesoro, poiché la competenza del giudice penale sull'infrazione stessa, così radicatasi, fa sì che non possa instaurarsi alcun procedimento amministrativo diretto all'irrogazione della relativa sanzione. Ne consegue che, nel caso in cui non si ritenga, poi, concretamente sussistente la prospettata connessione, il termine perentorio per la contestazione amministrativa non può decorrere prima del giorno in cui il Ministero abbia ricevuto dall'autorità giudiziaria gli atti relativi all'illecito amministrativo, secondo la norma di cui al terzo comma dell'art. 1\4 della legge 689/81.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 05/03/1991 num. 143 art. 5, Decreto Legge 24/11/1981 num. 689 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)