Sez. 5, Sentenza n. 5242 del 28/02/2008 (Rv. 602221 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - VIOLAZIONI FINANZIARIE | Autorità competente all'irrogazione della sanzione amministrativa - Fatto costituente reato - Connessione oggettiva con l'illecito amministrativo - Rapporto tra reato di favoreggiamento reale e infrazione valutaria di cui all'art 1, comma 1, del d.l. n. 143 del 1991.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - VIOLAZIONI FINANZIARIE
La connessione oggettiva di cui all'art 24 della legge n. 689 del 1981, richiesta per radicare la competenza del giudice penale nell'accertamento della responsabilità per l'illecito amministrativo, non consiste nella mera identità, totale o parziale, della condotta integrante le fattispecie amministrativa e penale, occorrendo, invece, che l' "esistenza" del reato dipenda dall'accertamento della violazione amministrativa. (Nella specie la S.C., confermando la pronuncia del giudice di merito, ha escluso la connessione ritenendo che il reato di favoreggiamento reale, commesso dalla moglie del pubblico ufficiale corrotto attraverso il trasferimento di ingenti somme di denaro dai conti di quest'ultimo a quello di un ignaro prestanome, poteva attuarsi anche nel pieno rispetto delle norme antiriciclaggio di cui all'art 1 del decreto legge n. 143 del 1991).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 05/03/1991 num. 143 art. 5, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 24 CORTE COST., Legge 05/07/1991 num. 1797
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)