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Sez. 3, Sentenza n. 1116 del 11/04/1972 (Rv. 357542 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - DISSENSO DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1972-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357542-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - DISSENSO DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*

Il convincimento dei giudici di merito contrario alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non e censurabile in Sede di legittimita se risulti sorretto da una motivazione congrua ed immune da errori logici e giuridici. (V 2777'71, mass n 353950).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 195

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)