Sez. 3, Sentenza n. 1116 del 11/04/1972 (Rv. 357542 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - DISSENSO DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - DISSENSO DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
Il convincimento dei giudici di merito contrario alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non e censurabile in Sede di legittimita se risulti sorretto da una motivazione congrua ed immune da errori logici e giuridici. (V 2777'71, mass n 353950).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 195
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)