diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2777 del 08/10/1971 (Rv. 353950 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - DISSENSO DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA.*
Stato
decisa il 1971-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353950-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - DISSENSO DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA.*

Il giudice di merito, ove non ritenga di condividere il parere e le conclusioni del proprio consulente tecnico, deve dare adeguata dimostrazione delle ragioni del proprio dissenso, dimostrazione che deve essere immune da vizi logici e giuridici. Cio deve valere soprattutto per la materia della previdenza sociale, nella quale la consulenza tecnica assume particolare rilievo, stante l'obbligatorieta della nomina di un nuovo consulente in grado di appello. (Conf 4060'69, mass n 344583).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)