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Sez. 1, Sentenza n. 8813 del 19/01/1984 Ud. (dep. 20/10/1984) Rv. 166195 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE - AGGRAVANTI SPECIFICHE - QUANTITÀ INGENTI - PARALLELISMO CON L'ESPRESSIONE "MODICHE QUANTITÀ" - "RATIO" DELL'AGGRAVAMENTO DI PENA - PUNTO DI SUPERAMENTO TRA LE MAGGIORI QUANTITÀ (RISPETTO ALLE NON MODICHE) E LE QUANTITÀ "INGENTI" COME COMPITO DEL GIUDICE IN "SUBIECTA MATERIA".*
Stato
decisa il 1984-01-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/166195-01

STUPEFACENTI - IN GENERE - AGGRAVANTI SPECIFICHE - QUANTITÀ INGENTI - PARALLELISMO CON L'ESPRESSIONE "MODICHE QUANTITÀ" - "RATIO" DELL'AGGRAVAMENTO DI PENA - PUNTO DI SUPERAMENTO TRA LE MAGGIORI QUANTITÀ (RISPETTO ALLE NON MODICHE) E LE QUANTITÀ "INGENTI" COME COMPITO DEL GIUDICE IN "SUBIECTA MATERIA".*

L'espressione "quantità ingenti" di stupefacenti, contenuta nel secondo comma dell'art. 74 legge n. 685/75 per la relativa aggravante si pone su di un piano parallelo, anche se inverso rispetto alla espressione "modiche quantità" usata dal legislatore sia per la sussistenza, nei confronti del consumatore della causa di non punibilità della detenzione per uso personale non terapeutico (art. 80), sia per punire meno severamente il piccolo spacciatore (art. 72). Con l'aggravamento della pena dalla metà a due terzi se il fatto riguarda "quantità ingenti" il legislatore ha invero inteso colpire il grande traffico di droga, sia nazionale che internazionale, e a tal fine, attraverso il meccanismo di una maggiore gravità della pena applicabile, ha inteso impedire la concentrazione di "ingenti" quantitativi di sostanze stupefacenti che al detto traffico sono strumentalmente collegate. La suddetta espressione, pertanto, intende esprimere il superamento non tanto di quantità non modiche ma di quelle quantità maggiori rispetto alle non modiche ancorché non ingenti - individuare il punto di superamento tra le maggiori quantità (rispetto alle non modiche) e le quantità "ingenti" costituisce il compito del giudice in "subiecta materia".*

Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 74 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)