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Sez. 6, Sentenza n. 12073 del 01/02/1990 Ud. (dep. 06/09/1990) Rv. 185240 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE - CIRCOSTANZA AGGRAVANTE SPECIFICA DELLA "QUANTITÀ INGENTE" - NOZIONE - FATTISPECIE: GRAMMI 175 DI EROINA PURA.*
Stato
decisa il 1990-02-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/185240-01

STUPEFACENTI - IN GENERE - CIRCOSTANZA AGGRAVANTE SPECIFICA DELLA "QUANTITÀ INGENTE" - NOZIONE - FATTISPECIE: GRAMMI 175 DI EROINA PURA.*

La nozione di quantità ingente di stupefacenti di cui all'art. 74 legge 22 dicembre 1975, n. 685 va definita alla stregua della ratio della norma incriminatrice (art. 71 legge citata) cui accede. Dovendo quest'ultima essere ravvisata nella finalità di impedire la diffusione a terzi delle sostanze psicotrope e di colpire pertanto quelle condotte cagionatrici quanto meno del pericolo di un tale evento, è da ritenersi quantità ingente quella, rispetto alla quale, venga a realizzarsi detto evento in ampiezza particolarmente notevole e rilevante, per essere in grado di soddisfare le esigenze di un numero cospicuo di consumatori per un periodo prolungato (nella specie sono state ritenute quantità ingente grammi centosettantacinque di eroina pura, perché in grado di coprire il fabbisogno di circa cento tossicodipendenti di medio livello per oltre tre settimane). (V mass n 183687; (V mass n 183539; (V mass n 181607; (V mass n 180341; (V mass n 178463; (V mass n 173615; (V mass n 167874; (V mass n 166196; (V mass n 183801; (V mass n 179768; (V mass n 166195, per la possibilità di saturazione di larga parte del mercato).*

Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 71 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 74

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)