Sez. 3, Sentenza n. 439 del 28/02/1967 (Rv. 326369 - 01)
AGENZIA (CONTRATTO DI) - POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLO AGENTE - DIFFERENZA DAL MANDATO.*
AGENZIA (CONTRATTO DI) - POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLO AGENTE - DIFFERENZA DAL MANDATO.*
Il contratto di Agenzia, avente ad oggetto l'incarico stabile di promuovere, nei limiti di una zona determinata e dietro compenso, la conclusione di affari fra il preponente ed i terzi, si distingue dal mandato in quanto l'agente opera, di regola, per conto del preponente ma non anche in nome di lui. Benvero, in Mancanza dello specifico ed eccezionale conferimento di un potere di rappresentanza piena, il quale rende applicabili oltre alle norme dell'Agenzia anche quelle del mandato, l'agente ha un potere di rappresentanza attiva e passiva del preponente limitato alla ricezione dei reclami relativi alle inadempienze contrattuali ed al promovimento delle procedure cautelari.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1745, Cod. Civ. art. 1742
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)