Sez. 1, Sentenza n. 549 del 25/02/1974 (Rv. 368320 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI GIA PROVATI - SUFFICIENZA - ULTERIORI MEZZI DI PROVE: DINIEGO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI GIA PROVATI - SUFFICIENZA - ULTERIORI MEZZI DI PROVE: DINIEGO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Il giudice del merito non e tenuto ad ammettere altri mezzi di prova quando ritenga che la controversia possa essere decisa in base agli elementi gia acquisiti alla causa, ne incorre conseguentemente nel vizio di difetto di motivazione quando dal complesso del suo ragionamento risulti che egli ha tenuto presenti le deduzioni probatorie offerte dalle parti, considerando i fatti dedotti come irrilevanti ed assorbiti da altri dati gia acquisiti. Ricorre invece un vizio di motivazione allorche il ragionamento seguito per disattendere una richiesta di mezzi di prova non sia chiaramente ricostruibile. (Conf 2494'72, mass n 359969).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)