Sez. 3, Sentenza n. 2494 del 20/07/1972 (Rv. 359969 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI GIA PROVATI - SUFFICIENZA - ULTERIORI MEZZI DI PROVA: DINIEGO - LEGITTIMITA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI GIA PROVATI - SUFFICIENZA - ULTERIORI MEZZI DI PROVA: DINIEGO - LEGITTIMITA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Il giudice di merito non e tenuto ad ammettere altri mezzi di prova quando ritenga che la controversia possa essere decisa in base agli elementi gia acquisiti alla causa, ne incorre conseguentemente nel vizio di difetto di motivazione quando dal complesso del suo ragionamento risulti che egli ha tenuto presenti le deduzioni probatorie offerte dalle parti, considerando i fatti dedotti come irrilevanti ed assorbiti da altri dati gia acquisiti. (V 1129'71, mass n 351213).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)