Sez. L, Sentenza n. 5211 del 29/04/1992 (Rv. 477071 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi unificati in agricoltura - In genere | Esenzione per i terreni montani - Sentenza n. 370 del 1985 della Corte Costituzionale - Efficacia - Nei confronti delle aziende situate nelle cosiddette zone agricole svantaggiate - Esclusione.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi unificati in agricoltura - In genere
La sentenza della Corte Costituzionale n. 370 del 1985 (dichiarativa dell'illegittimità costituzionale degli artt. 8 della legge n. 991 del 1952 e 7 del d.l. n. 942 del 1977, convertito con legge n. 41 del 1978, in quanto non prevedenti l'esenzione dai contributi unificati in agricoltura anche per i terreni compresi in territori montani ubicati ad altitudine inferiore ai settecento metri) non ha esplicato alcuna efficacia nei confronti delle aziende situate nelle cosiddette zone agricole svantaggiate, essendosi limitata - come risulta anche dalla successiva sentenza della stessa Corte n. 254 del 1989 - a risolvere la questione della legittimità di un regime contributivo differenziato sulla base del mero livello altimetrico di tali territori senza esaminare il problema con riguardo alle zone anzidette.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 136, Legge 25/07/1952 num. 991 art. 8 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1977 num. 942 art. 7 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1977 num. 942 art. 8 CORTE COST., Legge 27/12/1977 num. 984 art. 15, Legge 27/02/1978 num. 41 CORTE COST., Decreto Legge 29/07/1981 num. 402 art. 13 CORTE COST., Legge 26/09/1981 num. 537 CORTE COST., Legge 11/03/1988 num. 67 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)