Sez. L, Sentenza n. 8822 del 27/10/1994 (Rv. 488268 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Sgravi ex art. 13 D.L. n. 402 del 1981 - Destinatari - Zone svantaggiate e zone montane - Equiparazione - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
L'art. 13, ultimo comma, del D.L. 29 luglio 1981 n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981 n. 537, non equipara pienamente, sia pure ai soli fini contributivi, le zone svantaggiate alle zone montane, ma si limita a disporre agevolazioni in favore delle aziende operanti in zone svantaggiate commisurandole ad agevolazioni già previste da specifiche norme per le aziende operanti in zone montane. Atteso il carattere materiale del rinvio alle suddette norme contenute nell'art. 13 citato, e considerato altresì che con la sentenza della Corte costituzionale n. 254 del 1989 è stato affermato che sul sistema di interventi per le zone agricole svantaggiate, attesa la sua originale connotazione, non possono automaticamente incidere differenti principi concernenti i terreni montani, non sono applicabili alle zone economiche svantaggiate le agevolazioni contributive estese, per effetto della sentenza n. 370 del 1985 della Corte costituzionale, all'intero territorio montano.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1977 num. 984 art. 15, Decreto Legge 29/07/1981 num. 402 CORTE COST., Legge 26/09/1981 num. 537 art. 13, Legge Cost. 30/12/1985 num. 370
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)