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Sez. 4, Sentenza n. 28017 del 16/05/2025 Ud. (dep. 31/07/2025) Rv. 288498-01

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - IN GENERE | Restituzione nel termine per proporre impugnazione - Potere del giudice dell’impugnazione di valutare la correttezza della restituzione - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-05-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288498-01

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - IN GENERE

Il giudice dell'impugnazione ha il potere di sindacare la correttezza del provvedimento di restituzione nel termine per impugnare, sicché, ove risulti che il provvedimento restitutorio sia stato erroneamente concesso, può dichiarare la tardività dell'impugnazione. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, il ricorso interposto a seguito dell'avvenuta restituzione nel termine, sul rilievo che essa era stata disposta, pur risultando non essere stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello in ordine alla mancata applicazione dell'indulto per causa ostativa ex art. 1, legge 31 luglio 2006, n. 241).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. C, Legge 31/07/2006 num. 241 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)