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Sez. 3, Sentenza n. 6826 del 17/12/2014 Ud. (dep. 17/02/2015) Rv. 262526 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - RESTITUZIONE NEL TERMINE | Restituzione in termini disposta dal giudice dell'esecuzione ai fini dell'impugnazione - Definitività della decisione - Sentenza del giudice dell'impugnazione di inammissibilità per tardività - Possibilità di adozione - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-12-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262526-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - RESTITUZIONE NEL TERMINE

Il giudice dell'impugnazione proposta in seguito alla restituzione nel termine concessa dal giudice dell'esecuzione, che ha respinto la richiesta di non esecutività della sentenza, non può dichiarare l'impugnazione inammissibile per tardività, non potendo sindacare la decisione del giudice dell'esecuzione, divenuta definitiva.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)