Sez. 2, Sentenza n. 2984 del 16/05/1984 (Rv. 435024 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - MANDATO CONFERITO A MARGINE DEL RICORSO - MANCATA INDICAZIONE DEL NOME DEL DIFENSORE - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - MANDATO CONFERITO A MARGINE DEL RICORSO - MANCATA INDICAZIONE DEL NOME DEL DIFENSORE - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
È valido il mandato conferito a margine del ricorso per Cassazione, ancorché manchi in esso il nome del difensore, qualora, attraverso l'interpretazione logica della volontà del ricorrente, resti accertato che questi volle conferire al professionista che ha sottoscritto il ricorso il mandato necessario. (nella specie, la C.S. ha ritenuto che una tale volontà era desumibile sia dalla circostanza che il legale, già difensore del ricorrente in grado d'appello, ne aveva autenticata la firma in calce alla procura, sia dalla elezione di domicilio che era stata effettuata in uno studio che, per l'ubicazione, non poteva riguardare altro professionista).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)