Sez. L, Sentenza n. 1992 del 24/02/1988 (Rv. 457868 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - INDICAZIONI DELLE GENERALITÀ DEL DIFENSORE NELLA PROCURA A MARGINE - OMISSIONE - CONSEGUENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - INDICAZIONI DELLE GENERALITÀ DEL DIFENSORE NELLA PROCURA A MARGINE - OMISSIONE - CONSEGUENZA.*
La mancata indicazione, nella procura apposta a margine del ricorso per Cassazione, delle generalità del difensore non determina Invalidità del mandato, ove il professionista risulti compiutamente indicato nell'intestazione del ricorso ed abbia sottoscritto tale atto nonché, per autentica della firma del ricorrente, la procura stessa. (V 2984/84, mass n 435024; (V 1883/84, mass n 433954; (Conf 1103/80, mass n 404575).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)