Sez. L - , Ordinanza n. 25397 del 11/11/2020 (Rv. 659593 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI DISCIPLINARI - IN GENERE | Pubblico impiego contrattualizzato - Art. 24 del c.c.n.i. del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia relativo al quadriennio 2006/2009 - Previsione contenente il divieto di partecipazione a procedura concorsuale per i dipendenti che “abbiano riportato” una determinata sanzione disciplinare - Interpretazione - Fattispecie.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI DISCIPLINARI - IN GENERE
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l'art. 24 del c.c.n.i. del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia relativo al quadriennio 2006/2009 deve essere interpretato, nella parte in cui prevede il divieto di partecipazione alle procedure concorsuali per i dipendenti che "abbiano riportato" una determinata sanzione disciplinare, nel senso di richiedere che la sanzione sia stata non solo irrogata, ma anche definitivamente applicata, essendo sempre possibile per l'Amministrazione, in caso di sanzione disciplinare "sub iudice", l'ammissione alla procedura con riserva. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto illegittima l'esclusione dalla procedura di un lavoratore, in quanto il medesimo aveva impugnato la sanzione disciplinare conservativa irrogata nonché chiesto di compromettere in arbitri la controversia, mentre l'Amministrazione aveva tardivamente proceduto alla nomina del proprio arbitro, così determinando la sospensione della sanzione ex art. 6, comma 3, del c.c.n.q. su arbitrato e conciliazione del 2001).
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 29/07/2010 art. 24, Contr. Coll. 23/01/2001 art. 2, Contr. Coll. 23/01/2001 art. 3, Contr. Coll. 23/01/2001 art. 6, Contr. Coll. 24/07/2003, Contr. Coll. 12/06/2003 art. 19 com. 4, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)