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Sez. L, Sentenza n. 3915 del 27/04/1996 (Rv. 497275 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Previsione contrattuale di una pluralità di illeciti disciplinari puniti con specifica sanzione come valutabili unitariamente, in caso di recidiva, ai fini del licenziamento - Domanda di costituzione del collegio di conciliazione ed arbitrato per le sanzioni irrogate per detti illeciti - Valutazione di queste ultime da parte del giudice adito per l'accertamento della legittimità del recesso - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1996-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497275-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

Con riguardo a contratto collettivo il quale preveda che alcune mancanze del lavoratore, di per sè costituenti illeciti disciplinari e punite con specifica sanzione, siano valutabili, in caso di recidiva, come unico comportamento sanzionabile con il licenziamento, la richiesta del lavoratore di costituzione del collegio di conciliazione ed arbitrato, in relazione alle sanzioni irrogate per quelle mancanze, non preclude al giudice di tener conto - in sede di verifica della legittimità del recesso del datore di lavoro - delle sanzioni predette, atteso che la sospensione prevista (come effetto della suindicata richiesta) dall'art. 7, sesto comma, della legge n. 300 del 1970 agisce su misure disciplinari già efficaci e si risolve in una mera temporanea ineseguibilità (per la parte non ancora sofferta dal lavoratore) che è limitata alle sanzioni relative alle infrazioni considerate singolarmente e non già quali componenti del complesso e più grave illecito disciplinare sanzionato con il licenziamento.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)