Sez. L, Sentenza n. 2286 del 04/03/1987 (Rv. 451496 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - CRITERI DISTINTIVI - SUBORDINAZIONE - CARATTERI PRINCIPALI - DIFFICILE APPREZZABILITÀ DEL REQUISITO DELLA SUBORDINAZIONE - RICORSO A CRITERI SUSSIDIARI - INDIVIDUAZIONE DI QUESITI ULTERIORI.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - CRITERI DISTINTIVI - SUBORDINAZIONE - CARATTERI PRINCIPALI - DIFFICILE APPREZZABILITÀ DEL REQUISITO DELLA SUBORDINAZIONE - RICORSO A CRITERI SUSSIDIARI - INDIVIDUAZIONE DI QUESITI ULTERIORI.*
Il principale criterio distintivo del rapporto di lavoro subordinato rispetto a quello di lavoro autonomo è costituito dalla subordinazione del lavoratore al potere direttivo del beneficiario della prestazione lavorativa; ove però l'esistenza, o meno, di tale requisito di fatto non sia agevolmente apprezzabile, soccorrono altri criteri sussidiari quali l'oggetto della prestazione dedotta nel rapporto (costituito dal risultato dell'attività organizzata del prestatore nel contratto d'opera e rappresentato viceversa dalle stesse energie lavorative di quest'ultimo nel contratto di lavoro subordinato), l'esistenza, o meno, di una organizzazione d'impresa, anche in termini minimi (che caratterizza il solo lavoro autonomo) e l'incidenza del rischio dell'attività svolta (che ricade sullo stesso prestatore nel caso di lavoro autonomo, mentre, nel caso di lavoro subordinato, è a carico del datore di lavoro). (V 6857/82, mass n 424509).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)