Sez. L, Sentenza n. 6857 del 13/12/1982 (Rv. 424509 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - RAPPORTO CON ATTENUAZIONE DEL VINCOLO DELLA SUBORDINAZIONE - ELEMENTI DISTINTIVI ULTERIORI DEL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO E DI QUELLO DI LAVORO SUBORDINATO - ACCERTAMENTO - NECESSITÀ.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - RAPPORTO CON ATTENUAZIONE DEL VINCOLO DELLA SUBORDINAZIONE - ELEMENTI DISTINTIVI ULTERIORI DEL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO E DI QUELLO DI LAVORO SUBORDINATO - ACCERTAMENTO - NECESSITÀ.*
Il principale elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato rispetto a quello di lavoro autonomo è dato dalla subordinazione del lavoratore al potere direttivo del beneficiario della prestazione lavorativa. Quando l'esistenza o meno di tale elemento non è agevolmente apprezzabile, a causa del concreto atteggiarsi del rapporto, occorre fare riferimento ad altri criteri-guida quali: a) la precisa individuazione dell'oggetto della prestazione, costituito dal risultato dell'attività organizzata del prestatore (Opus) nel contratto d'opera e dalle stesse energie lavorative (operae), esplicate secondo le direttive, la vigilanza e il controllo dell'altra parte, nel contratto di lavoro subordinato; b) l'accertamento concreto dell'esistenza di un'organizzazione d'impresa, anche in termini minimi, da parte del lavoratore, la quale caratterizza il lavoro autonomo; C) la valutazione dell'incidenza soggettiva del rischio attinente allo Esercizio dell'attività, che incombe in misura più evidente e completa sul lavoratore autonomo, mentre ricade sul datore di lavoro nell'ipotesi di lavoro subordinato. (Conf 6606/81, mass n 417457; (Conf 1720/76, mass n 380478).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)