diritto.io

Sez. 2 - , Ordinanza n. 28268 del 06/11/2018 (Rv. 651043 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Procedura fallimentare - Ritardo allegato dal creditore ammesso al passivo per credito di lavoro - Indennizzo da irragionevole durata della procedura - Spettanza - Condizioni - Prova della richiesta all'INPS del trattamento previdenziale ex l. n. 297 del 1982 e d.lgs. n. 80 del 1992 - Necessità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2018-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651043-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione da durata irragionevole di una procedura fallimentare, il mancato esperimento, da parte del lavoratore creditore del fallito, dell'azione nei confronti del Fondo di garanzia gestito dall'INPS per il conseguimento delle prestazioni previdenziali di cui alla l. n. 297 del 1982 ed al d.lgs. n. 80 del 1992 non condiziona l'insorgenza del diritto all'indennizzo, ai fini della quale è sufficiente la prova del fallimento del datore di lavoro e dell'ammissione del credito al passivo, potendo, invece, rilevare in sede di liquidazione dell'indennizzo, così da giustificare una eventuale decurtazione del minimo annuo indicato dalla CEDU. L'onere di provare detta inerzia compete all'Amministrazione, in modo da argomentare da essa la minore penosità dell'attesa per la definizione del processo.

Riferimenti normativi: Legge 29/05/1982 num. 297 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)