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Sez. 6, Sentenza n. 8690 del 01/06/1995 Ud. (dep. 28/07/1995) Rv. 202041 - 01

Impugnazioni - Cassazione - Motivi di ricorso - Illogicità della motivazione | Travisamento del fatto - Deducibilità - Sussistenza - Esame degli atti - Possibilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 1995-06-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202041-01

Impugnazioni - Cassazione - Motivi di ricorso - Illogicità della motivazione

Pure nel sistema del nuovo codice è deducibile il vizio di travisamento del fatto come ipotesi di contrasto tra le argomentazioni del contesto motivazionale e gli atti processuali; il che si verifica quando nella sentenza di merito venga dato per certo un fatto manifestamente escluso dalle risultanze probatorie o quando si neghi l'esistenza di elementi pacificamente acquisiti agli atti del processo. Un vizio, dunque, che si incentra nella distonia fra l'atto e la realtà fenomenica che esso esprime, in modo tale che la motivazione o lo trascende o lo dà per esistente pur non essendo esistente o lo verifica in modo non corrispondente alla storicità del suo essere valutativo. Ed è perciò che il vizio in esame, pur essendo deducibile ai sensi dell'art. 603, lettera e, cod. proc. pen., quando sia confortato dalle emergenze del provvedimento denunciato, consente, per il compiuto accertamento della sua esistenza, l'esame degli atti: in altri termini, la condizione che il vizio della motivazione risulti dal testo del provvedimento impugnato costituisce un limite alla deducibilità del vizio stesso ma non si riflette sui poteri di accertamento del giudice che devono, invece, desumersi dall'oggetto della pronuncia, da emettersi con l'osservanza degli artt. 620, 621 e 623 cod. proc. pen., i quali, non solo non escludono, ma addirittura richiedono l'esame degli atti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 lett. E, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 603 lett. E, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 620, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 621, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 621, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 623 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)