Sez. 2, Sentenza n. 56 del 08/01/1974 (Rv. 367569 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - COMPETENZA - PER TERRITORIO - DIPENDENZA D'AZIENDA - SEDE DELL'AZIENDA - FORI ALTERNATIVI - CARATTERE ESCLUSIVO - FORO FACOLTATIVO EX ART 20 COD PROC CIV - INAPPLICABILITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - COMPETENZA - PER TERRITORIO - DIPENDENZA D'AZIENDA - SEDE DELL'AZIENDA - FORI ALTERNATIVI - CARATTERE ESCLUSIVO - FORO FACOLTATIVO EX ART 20 COD PROC CIV - INAPPLICABILITA.*
I fori previsti dall'art 434 cod proc civ per le controversie di lavoro - quello dell'azienda e quello della dipendenza - sono speciali, esclusivi ed alternativi. Mancando la dipendenza viene meno soltanto la possibilita di scelta tra i due fori ed e, quindi, esclusivamente competente il giudice del luogo dove ha Sede l'azienda, non essendo consentito di avvalersi del foro territorialmente previsto dall'art 20 cod proc civ con riferimento al luogo di adempimento dell'obbligazione. (Conf 2117'73, mass n 365306).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)