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Sez. 2, Sentenza n. 2117 del 19/07/1973 (Rv. 365306 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - COMPETENZA - PER TERRITORIO - IN GENERE - FORI DELL'AZIENDA E DELLA DIPENDENZA - CARATTERE ESCLUSIVO ED ALTERNATIVO - FORO FACOLTATIVO EX ART 20 COD PROC CIV - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1973-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365306-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - COMPETENZA - PER TERRITORIO - IN GENERE - FORI DELL'AZIENDA E DELLA DIPENDENZA - CARATTERE ESCLUSIVO ED ALTERNATIVO - FORO FACOLTATIVO EX ART 20 COD PROC CIV - INAPPLICABILITA.*

I fori previsti dall'art 434 cod proc civ per le controversie di lavoro - quello dell'azienda e quello della dipendenza - sono speciali, esclusivi ed alternativi. Mancando la dipendenza vien meno soltanto la possibilita di scelta tra i due fori ed e, quindi, esclusivamente competente il giudice del luogo dove ha Sede l'azienda, non essendo consentito di avvalersi del foro territoriale previsto dall'art 20 cod proc civ con riferimento al luogo di adempimento dell'obbligazione. (Conf 623/69, mass n 338858).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)