Sez. 2, Sentenza n. 163 del 25/01/1971 (Rv. 349547 - 01)
ESAZIONE DELLE IMPOSTE (RISCOSSIONE) - DELEGATI GOVERNATIVI - CONCESSIONARI DI PUBBLICO SERVIZIO - RAPPORTI CON IL PERSONALE DIPENDENTE - NATURA PRIVATISTICA - ESTRANEITA DELLA PA.*
ESAZIONE DELLE IMPOSTE (RISCOSSIONE) - DELEGATI GOVERNATIVI - CONCESSIONARI DI PUBBLICO SERVIZIO - RAPPORTI CON IL PERSONALE DIPENDENTE - NATURA PRIVATISTICA - ESTRANEITA DELLA PA.*
Il delegato governativo alla riscossione delle imposte dirette, cui per espressa disposizione dell'art 106 tu delle leggi sui servizi di riscossione delle imposte dirette, approvato con DPR 15 maggio 1963 n 858, si applicano in linea generale le norme stabilite per l'esattore, e come questo un concessionario di pubblico servizio, che provvede al servizio affidatogli dietro compenso e con organizzazione di mezzi prevalentemente proprì pertanto la pubblica amministrazione resta sempre estranea ai rapporti che si determinano in seno all'azienda esattoriale, e quindi anche ai rapporti con il personale dipendente, che conservano, anche in caso di gestione del servizio da parte del delegato governativo, la loro natura privatistica.*
Riferimenti normativi: Legge 15/05/1963 num. 858 art. 106, Legge 15/05/1963 num. 858 art. 107
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)