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Sez. 2, Sentenza n. 5538 del 22/10/1981 (Rv. 416262 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - IN GENERE - EX DIPENDENTI DI AZIENDA ESATTORIALE - DOMANDA NEI CONFRONTI DELLA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA RETRIBUZIONE SUL PRESUPPOSTO DELLA MANCATA PRESTAZIONE DEL LAVORO E DEL MANCATO CONSEGUIMENTO DELLA RETRIBUZIONE DURANTE IL PERIODO DI VACANZA DELLA GESTIONE ESATTORIALE - COMPETENZA DEL GIUDICE DEL LAVORO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416262-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - IN GENERE - EX DIPENDENTI DI AZIENDA ESATTORIALE - DOMANDA NEI CONFRONTI DELLA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA RETRIBUZIONE SUL PRESUPPOSTO DELLA MANCATA PRESTAZIONE DEL LAVORO E DEL MANCATO CONSEGUIMENTO DELLA RETRIBUZIONE DURANTE IL PERIODO DI VACANZA DELLA GESTIONE ESATTORIALE - COMPETENZA DEL GIUDICE DEL LAVORO - ESCLUSIONE.*

Non ricorre la Competenza del giudice del lavoro in ordine a pretese patrimoniali avanzate nei confronti dell'amministrazione finanziaria da ex-dipendenti di azienda esattoriale, con riferimento alla mancata prestazione dell'attività lavorativa ed al mancato conseguimento della retribuzione durante il periodo di vacanza della gestione esattoriale, in quanto - restando la P.a. Sempre estranea ai rapporti che si configurano in seno all'azienda esattoriale, compresi quelli con il personale dipendente, aventi natura privatistica anche in caso di gestione del servizio da parte del delegato governativo (nominato, ai sensi dell'art. 35 del d.P.R. 15 maggio 1963 n. 858, quando l'esattoria rimanga vacante e non possa procedersi alla nomina del nuovo esattore nei modi ordinari) - la copertura della esattoria durante il periodo suindicato, mediante nomina del nuovo esattore ovvero del delegato governativo, non determina la instaurazione di un rapporto di lavoro diretto tra la predetta amministrazione ed i dipendenti della precedente gestione esattoriale. (V. 1722/81, mass. N. 412408, sulla prima parte; (V. 2697/72, mass. N. 360336, sulla seconda parte; (V. 163/71, mass. N. 349547, sulla seconda parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., DPR 15/05/1963 num. 858 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)