Sez. L, Sentenza n. 1938 del 29/05/1976 (Rv. 380744 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI (INPS) - COLTIVATRICE DIRETTA - CAPACITA DI GUADAGNO - CRITERIO DI VALUTAZIONE - PRESTAZIONE DI LAVORI LEGGERI - ESCLUSIONE DELL'INVALIDITA - INSUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI (INPS) - COLTIVATRICE DIRETTA - CAPACITA DI GUADAGNO - CRITERIO DI VALUTAZIONE - PRESTAZIONE DI LAVORI LEGGERI - ESCLUSIONE DELL'INVALIDITA - INSUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
In tema di pensione di invalidita, la capacita di guadagno di una coltivatrice diretta deve essere esaminata in relazione alle mansioni normalmente espletate, tenendo presente che l'apporto della donna, nella famiglia agricola, non si limita necessariamente alle prestazioni cosiddette leggere, quali i lavori domestici e lo accudimento degli animali da cortile e da stalla, ma puo estendersi a quelle propriamente agricole, secondo le esigenze stagionali. Ne consegue che la circostanza che l'assicurata coltivatrice diretta sia in grado di dedicarsi, senza danno per la salute, ai predetti lavori leggeri, non consente di per se di escludere un suo stato di invalidita pensionabile, occorrendo indagare se tale delimitazione dell'attivita lavorativa, in rapporto alle mansioni prima espletate, nonche alle obiettive esigenze derivanti dalle dimensioni della azienda agricola e dalla composizione della famiglia colonica, sia in concreto possibile, senza incidere, oltre la soglia pensionabile, sulla residua capacita di guadagno. (V 874/74, mass n 368769; (V 57/73, mass n 361813).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)