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Sez. 5, Sentenza n. 289 del 13/01/2004 (Rv. 569405 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Superficie tassabile - Determinazione - Stabilimento industriale - Luoghi di lavorazione industriale - Intassabilità - Aree interne allo stabilimento aventi diversa destinazione - Tassabilità - Esistenza ed estensione di dette aree - Onere probatorio - Spettanza all'ente impositore.
Stato
decisa il 2004-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569405-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa dove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, per tali dovendosi intendere, ex art. 2 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, fra l'altro, "i residui derivanti da lavorazioni industriali". Pertanto, mentre le zone dello stabilimento nelle quali si svolgono le lavorazioni industriali sono in ogni caso intassabili, le eventuali aree dello stabilimento stesso aventi diversa destinazione (nella fattispecie, uso domestico) sono soggette a tassazione: ad un tal riguardo, il relativo onere probatorio ricade sull'ente impositore, il quale è tenuto a dimostrare sia l'esistenza di parti dello stabilimento nelle quali si svolge attività ordinaria, estranea alla lavorazione ed alla produzione industriale, sia la loro estensione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 62, DPR 10/09/1982 num. 915 art. 2, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)