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Sez. 1, Sentenza n. 6403 del 03/12/1981 (Rv. 417204 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE - SOCIETÀ TASSABILI IN BASE A BILANCIO - LIQUIDAZIONE - MANCATO PAGAMENTO DELLE IMPOSTE CON LE ATTIVITÀ DELLA LIQUIDAZIONE - RESPONSABILITÀ.*
Stato
decisa il 1981-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417204-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE - SOCIETÀ TASSABILI IN BASE A BILANCIO - LIQUIDAZIONE - MANCATO PAGAMENTO DELLE IMPOSTE CON LE ATTIVITÀ DELLA LIQUIDAZIONE - RESPONSABILITÀ.*

La responsabilità per il mancato pagamento, con le attività della liquidazione, delle imposte dovute dalle società tassabili in base a bilancio, ai sensi e sotto il vigore dell'art. 265 del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645 (abrogato testo unico sulle imposte dirette), sussiste a carico di tutti coloro che, ancorché privi di formale investitura, si siano occupati in concreto della realizzazione del patrimonio sociale, al fine di estinguere le passività e distribuire l'eventuale residuo attivo fra i soci. Pertanto, la responsabilità stabilita da detta norma grava non soltanto su chi venga nominato liquidatore o, in caso di mancata nomina di liquidatori, su chi sia amministratore in carica all'atto dello scioglimento, ma anche sull'amministratore che abbia in effetti compiuto attività di liquidazione, prima del formale instaurarsi del relativo procedimento e della nomina di altri come liquidatori. (V 1303/81, mass n 412378; (V 328/81, mass n 410777).*

Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 265

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)