Sez. 1, Sentenza n. 1703 del 24/03/1981 (Rv. 412378 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTA TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - PERSONE GIURIDICHE - SOCIETA TASSABILI IN BASE A BILANCIO - MANCATO PAGAMENTO DELLE IMPOSTE - RESPONSABILITA DEL LIQUIDATORE - ESTENSIONE ALLO AMMINISTRATORE - CONDIZIONI.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTA TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - PERSONE GIURIDICHE - SOCIETA TASSABILI IN BASE A BILANCIO - MANCATO PAGAMENTO DELLE IMPOSTE - RESPONSABILITA DEL LIQUIDATORE - ESTENSIONE ALLO AMMINISTRATORE - CONDIZIONI.*
La responsabilita per il mancato pagamento, con le attivita della liquidazione, delle imposte dovute da societa tassabile in base a bilancio, ai sensi e sotto il vigore dell'art 265 del DPR 29 gennaio 1958 n 645 (testo unico sulle imposte dirette), sussiste a carico di tutti coloro che, a prescindere da formale investitura, si siano concretamente occupati della realizzazione del patrimonio sociale, al fine di estinguere le passivita e distribuire gli eventuali residui fra gli aventi diritto. La responsabilita fissata dalla citata norma, pertanto, analogamente a quella poi introdotta dall'art 36 del DPR 29 settembre 1973 n 602 in Sede di riforma del sistema di riscossione delle imposte sul reddito, grava non soltanto su chi venga nominato liquidatore, ovvero, in caso di mancata nomina del liquidatore, su chi sia amministratore in carica all'atto dello scioglimento, ma anche sull'amministratore che abbia in effetti compiuto attivita di liquidazione, prima del formale instaurarsi della liquidazione medesima e della nomina di altri come liquidatore. (Conf 2925/78, mass n 392347; (Conf 3411/77, mass n 386959).*
Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 265, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)