diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2629 del 05/07/1975 (Rv. 376587 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - CONSORZIO PER LA MANUTENZIONE DI STRADE VICINALI AGRARIE - NATURA - IMPRENDITORE AGRICOLO - ESCLUSIONE - LEGGI SULLA ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO NELL'INDUSTRIA - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1975-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376587-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - CONSORZIO PER LA MANUTENZIONE DI STRADE VICINALI AGRARIE - NATURA - IMPRENDITORE AGRICOLO - ESCLUSIONE - LEGGI SULLA ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO NELL'INDUSTRIA - APPLICABILITA.*

Non puo considerarsi imprenditore agricolo, ai fini delle leggi sulla protezione contro gli infortuni sul lavoro, un consorzio che curi la manutenzione di una serie di strade vicinali agrarie, con piena autonomia organica e funzionale rispetto alle singole imprese agricole, alle quali somministra un servizio. L'attivita del consorzio, infatti, resta del tutto estranea alle imprese agricole servite ed e priva di qualsiasi vincolo di connessione, complementarita o accessorieta, con l'attivita propriamente e direttamente agricola. Ne consegue che le lavorazioni, nelle quali l'attivita del consorzio si estrinseca, si qualificano, ai fini delle leggi sulla Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, secondo la propria e specifica natura, in forza della quale rientrano tra quelle lavorazioni per le quali e obbligatoria l'Assicurazione contro gli infortuni nell'industria.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 207

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)