Sez. 3, Sentenza n. 2546 del 11/03/1991 (Rv. 471225 - 01)
Opere pubbliche (appalto di) - Prezzo - Pagamenti - Acconto | Anticipazione sul prezzo - Disciplina relativa - Portata - Revoca dell'anticipazione - Compensazione opposta dal debitore con i debiti contratti dalla P.A. - Divieto - Limiti.
Opere pubbliche (appalto di) - Prezzo - Pagamenti - Acconto
Le norme che disciplinano l'istituto della concessione, alla impresa appaltatrice di opera pubblica, della anticipazione sul prezzo, introdotto dall'art. 2 del D.P.R. 30 giugno 1972 n. 627, in deroga al principio della postnumerazione del corrispettivo e del divieto stabilito dall'art. 12 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, determinano non solo i presupposti ma anche le modalità e gli effetti della revoca della concessione, precisando, in particolare, con l'art. 2 del d.m. 25 novembre 1972, che l'importo del debito dell'appaltatore per la restituzione delle anticipazioni, e quello della garanzia prestata per l'adempimento di questa obbligazione, può essere ridotto per effetto delle trattenute operate sugli acconti disposti ai sensi dell'art. 48 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 al totale delle anticipazioni ancora da recuperare aumentato del cinque per cento ed implicitamente escludendo, così, la possibilità di riduzioni del predetto debito per effetto di compensazione con altri crediti vantati dall'appaltatore nei confronti dell'amministrazione committente. Pertanto, in presenza di un provvedimento di revoca della anticipazione, il debitore principale o il suo fideiussore non possono opporre in compensazione, ostandovi il predetto divieto, che agevolmente si inserisce nel novero di quelli richiamati dall'art. 1246 n. 5 cod. civ., i debiti contratti dalla P.A. committente nell'ambito dello stesso rapporto contrattuale, che non abbiano dato luogo a procedura di trattenuta di acconto e ad assentita riduzione dell'importo della garanzia.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1246 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1247, Cod. Civ. art. 1945, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 12, Regio Decr. 23/05/1924 num. 824 art. 48, DPR 30/06/1972 num. 627 art. 2, DM Lavori pubblici 25/11/1972
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)